Il commissario ha il compito di amministrare l'ente fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco, da tenersi nel primo turno elettorale utile previsto dalla legge (di solito in primavera).
Durante il periodo di scioglimento, il commissario esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto che lo ha nominato; normalmente unisce in sรฉ tutti i poteri degli organi del comune: sindaco, giunta e consiglio. In virtรน di tali poteri puรฒ compiere qualunque atto, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.
Art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)