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Conflitto di interessi. da Portoferraio pubblicato il 2 Aprile 2024 alle 9:37
Conflitto di interessi: definizione Il conflitto di interessi puรฒ definirsi quale condizione giuridica che si verifica quando, allโ€™interno di una pubblica amministrazione, lo svolgimento di una determinata attivitร  sia affidato ad un funzionario contestualmente titolare di interessi personali o di terzi, la cui eventuale soddisfazione implichi necessariamente una riduzione del soddisfacimento dellโ€™interesse funzionalizzato: in una siffatta situazione sorge, quindi, lโ€™obbligo del dipendente di informare lโ€™Amministrazione e di astenersi (Cons. Stato, sez. VI, 22 marzo 2022, n. 2069). La definizione normativa appare coerente, del resto, con lo ius receptum per cui le regole sullโ€™incompatibilitร , oltre ad assicurare lโ€™imparzialitร  dellโ€™azione amministrativa, sono rivolte a tutelare il prestigio della Pubblica Amministrazione, ponendola al di sopra di ogni sospetto, indipendentemente dal fatto che la situazione incompatibile abbia in concreto creato o meno un risultato illegittimo. In altri termini, conflitto dโ€™interessi si realizza nel caso in cui lโ€™interesse pubblico venga deviato per favorire il soddisfacimento di interessi privati, di cui sia portatore direttamente o indirettamente il pubblico funzionario. La nozione di conflitto presenta unโ€™accezione ampia, dovendosi attribuire rilievo โ€œa qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, lโ€™imparzialitร  richiesta al dipendente pubblico nellโ€™esercizio del potere decisionaleโ€ (Piano Nazionale Anticorruzione 2019). Basta, per ora, ricordare che la legge anticorruzione (190/2012) ha introdotto lโ€™art. 6-bis nella legge generale sul procedimento amministrativo (241/1990), norma che impone ai responsabili del procedimento e ai titolari degli uffici competenti di astenersi in presenza di un conflitto di interessi, obbligandoli a segnalare ogni situazione di potenziale conflitto. Il DPR 62/2013 ha ulteriormente delineato le circostanze in cui un dipendente pubblico dovrebbe astenersi, sottolineando la vastitร  degli interessi che potrebbero generare un conflitto, che vanno oltre gli interessi puramente patrimoniali, essendo eventualmente coinvolti interessi personali, familiari o di frequentazione, nonchรฉ, in senso ancora piรน ampio, la presenza di โ€œgravi ragioni di convenienzaโ€, lasciando al responsabile dellโ€™ufficio di appartenenza la decisione finale sullโ€™astensione. Silvia R.
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