Conflitto di interessi: definizione
Il conflitto di interessi puรฒ definirsi quale condizione giuridica che si verifica quando, allโinterno di una pubblica amministrazione, lo svolgimento di una determinata attivitร sia affidato ad un funzionario contestualmente titolare di interessi personali o di terzi, la cui eventuale soddisfazione implichi necessariamente una riduzione del soddisfacimento dellโinteresse funzionalizzato: in una siffatta situazione sorge, quindi, lโobbligo del dipendente di informare lโAmministrazione e di astenersi (Cons. Stato, sez. VI, 22 marzo 2022, n. 2069). La definizione normativa appare coerente, del resto, con lo ius receptum per cui le regole sullโincompatibilitร , oltre ad assicurare lโimparzialitร dellโazione amministrativa, sono rivolte a tutelare il prestigio della Pubblica Amministrazione, ponendola al di sopra di ogni sospetto, indipendentemente dal fatto che la situazione incompatibile abbia in concreto creato o meno un risultato illegittimo.
In altri termini, conflitto dโinteressi si realizza nel caso in cui lโinteresse pubblico venga deviato per favorire il soddisfacimento di interessi privati, di cui sia portatore direttamente o indirettamente il pubblico funzionario. La nozione di conflitto presenta unโaccezione ampia, dovendosi attribuire rilievo โa qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, lโimparzialitร richiesta al dipendente pubblico nellโesercizio del potere decisionaleโ (Piano Nazionale Anticorruzione 2019).
Basta, per ora, ricordare che la legge anticorruzione (190/2012) ha introdotto lโart. 6-bis nella legge generale sul procedimento amministrativo (241/1990), norma che impone ai responsabili del procedimento e ai titolari degli uffici competenti di astenersi in presenza di un conflitto di interessi, obbligandoli a segnalare ogni situazione di potenziale conflitto. Il DPR 62/2013 ha ulteriormente delineato le circostanze in cui un dipendente pubblico dovrebbe astenersi, sottolineando la vastitร degli interessi che potrebbero generare un conflitto, che vanno oltre gli interessi puramente patrimoniali, essendo eventualmente coinvolti interessi personali, familiari o di frequentazione, nonchรฉ, in senso ancora piรน ampio, la presenza di โgravi ragioni di convenienzaโ, lasciando al responsabile dellโufficio di appartenenza la decisione finale sullโastensione.
Silvia R.